Professionista Esperto in valutazione del rischio ferroviario di cui al Reg.(UE) 402/2013 e Verifica CE dei sottosistemi ferroviari

Processi di gestione rischio ferroviario

Valutazione del rischio ferroviario – Reg.(UE) 402/2013 e verifica CE. Figura Professionale certificata da FAC Certifica ente accreditato da Accredia.

FAC CERTIFICA, organismo accreditato da ACCREDIA (PRS n. 071C), specializzato unicamente nel rilascio delle certificazioni ai professionisti, ha emesso lo schema di certificazione “Figura Professionale di Esperto nella determinazione e la valutazione dei rischi ferroviari“, in conformità alla norma ISO/IEC 17024 “Requisiti generali per gli Organismi che operano nella certificazione del personale”.

Il valore delle competenze professionali certificate. Su questo argomento, abbiamo scritto un articolo “Competenze professionali: la certificazione

Certifcazione delle competenze professionali: garanzia per le aziende - opportunità per le persone
Competenze professionali: la certificazione.

Esperto in Valutazione del rischio ferroviario – Definizione

Professionista esperto nella determinazione e la valutazione dei rischi ferroviari, nei procedimenti tecnici per la verifica CE e la messa in servizio di impianti fissi, immissioni sul mercato di veicoli, tipi di veicoli, veicoli conformi al tipo, applicazioni generiche e prime specifiche.

Scopo e Campo di applicazione

Il 25 giugno 2019 si è completato in Italia il recepimento del pilastro tecnico del IV pacchetto ferroviario, con la pubblicazione di:

  • decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, “Attuazione della Direttiva UE 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (rifusione)”;
  • Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50 “Attuazione della Direttiva UE 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie.

Il IV pacchetto ferroviario ha introdotto anche il Regolamento Delegato (UE) 2018/762, sui metodi comuni di sicurezza, fa espressamente riferimento alla competenza del personale di Gestori Infrastruttura e Imprese ferroviarie.

Il Regolamento stabilisce anche che criteri di selezione dei contraenti, dei partner e dei fornitori devono basarsi sugli stessi principi di competenza.

Competenze del personale e fornitori in materia di Reg.(UE) 402/2013

A rafforzare l’approccio sul valore della competenza professionale ha contribuito anche La “Dichiarazione europea sulla cultura della sicurezza ferroviaria

Uno dei 7 punti della dichiarazione di questi riguarda in particolare formazione, esperienza e standard professionali

The European Railway Safety Culture Declaration

La sicurezza è una responsabilità individuale commisurata alla formazione, all’esperienza e standard professionali che si adattano al ruolo o alla funzione. Le nostre organizzazioni sono responsabili di incoraggiare comportamenti positivi in materia di sicurezza e fornire l’ambiente adeguato per consentire di lavorare per avere successo in sicurezza, compresi design del lavoro, strumenti, formazione e procedure

Ecco un recente webinar dell’Agenzia Europea delle Ferrovie

Per realizzare gli obiettivi del IV pacchetto ferroviario è necessario che gli operatori ferroviari si affidino a persone che garantiscano conoscenza, abilità e competenza in anche in materia di valutazione e dei rischi e in materia di Verifica CE ai fini della Messa in servizio di veicoli, tipi di veicoli, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche .

La persona esperta in Valutazione dei rischi e Verifica CE, possiede nozioni che gli consentono di affrontare ogni fase del
ciclo di vita dei componenti e dei sistemi ad egli affidati: dalla progettazione, alla realizzazione, alla gestione.
Egli può svolgere la propria attività professionale in vari ambiti, che possono essere riassunti sinteticamente in:

  • Organismi di Valutazione, fornendo supporto metodologico e specialistico nell’analisi e valutazione del rischio applicato alle modifiche al sistema ferroviario, secondo quanto previsto dal Reg.(UE) 402/2013, al fine di garantire che siano correttamente gestita dal punto di vista della sicurezza, così che tutti gli eventi pericolosi connessi alla modifica stessa siano adeguatamente valutati e gestiti affinché i relativi rischi risultino di livello accettabile;
  • Coordinamento e redazione della documentazione necessaria alla Messa in Servizio dei sottosistemi ferroviari;
  • verifica, nelle varie fasi di progettazione e/o realizzazione, la conformità dei progetti redatti ai requisiti richiesti dalle Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI) emanate dall’Unione Europea
  • Redazione di istruttorie presso per l’autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli ferroviari di e relativi sottosistemi
  • Processi organizzativi delle corse prova, rilievi e misure necessarie alla verifica tecnica e funzionale di impianti in esercizio e per la messa in servizio di tratte ed impianti nuovi o rinnovati;
  • Prototipazione e Progettazione delle tecnologia applicate al materiale rotabile ad all’infrastruttura ferroviaria;
  • Fabbricazione di prodotti nella forma di componenti d’interoperabilità, sottosistemi o veicoli;
  • Redazione, aggiornamento e consolidamento di norme tecniche, specifiche e standard tecnici, norme e procedure aziendali in materia di sicurezza ferroviaria;
  • Coordinamento dei progetti di investimento in tecnologie ferroviarie;
  • aggiornamento dei capitolati tecnici, delle tariffe e dei manuali di progettazione;
  • gestione dei lavori di realizzazione;

Ruoli e Funzioni

Fermo restando gli eventuali obblighi di iscrizione agli albi professionali per le opere individuate dalla normativa vigente,
nelle sue diversificate specializzazioni, nel campo più sopra descritto, nelle sue diversificate specializzazioni l’Esperto “valutazione del rischio di cui al Reg.(UE) 402/2013 e Verifica CE dei sottosistemi ferroviari” può ricoprire tutti i seguenti ruoli/funzioni tecniche o occupazioni o loro “mix”:

  • tipo 1. libero professionista firmatario in prima persona di progetti, direzioni lavori, collaudi, perizie, consulenze, etc., il cui ambito di applicazione è disciplinato dalle Direttive (UE) 2016/797-798 e norme correlate;
  • tipo 2. libero professionista o dipendente al servizio di organismi professionali complessi (studi professionali con più addetti, società di ingegneria, etc.) operanti negli ambiti disciplinati dalle Direttive (UE) 2016/797-798 e norme correlate, dove svolge attività specialistiche (ad es. progettazione, collaudi, etc.);
  • tipo 3. dipendente di aziende industriali, pubbliche e/o private, con mansioni inerenti la valutazione del rischio e i processi di verifica CE applicati al settore ferroviario;
  • tipo 4. imprenditore o titolare di azienda di produzione e/o servizi nel settore della tecnologia a cui siamo applicabili le Direttive (UE) 2016/797-798 e norme correlate;
  • tipo 5. dipendente di amministrazioni pubbliche con mansioni specialistiche in materia di valutazione dei rischi e processi di messa in servizio di sottosistemi ferroviari;
  • tipo 6. docente universitario e/o di scuola specialistica, ricercatore o responsabile di laboratorio operante nell’ambito della sicurezza ed interoperabilità ferroviaria;
  • tipo 7. libero professionista o dipendente di aziende di certificazione o verifica operanti in ambito sicurezza ed interoperabilità ferroviaria;
  • tipo 8. Altre occupazioni o ruoli/funzioni non indicate nei punti precedenti
Esperto Valutazione del rischio - ruoli e funzioni
Valutazione del rischio – esempio di ruoli e funzioni aziendali

Esperto Valutazione del rischio – Requisiti minimi di certificazione

Titolo di studio

Il titolo di studio per accedere al percorso di esperto in valutazione del rischio deve avere diploma di scuola secondaria superiore (Sono accettati tutti i titoli, corsi e diplomi riconosciuti equipollenti a quelli italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.)

Formazione specifica

Almeno 50 ore di formazione, tramite corsi o seminari qualificati in materia di valutazione del rischio di cui al Reg.(UE) 402/2013 e processi di Verifica CE (in forma di docente o discente)

Esperienza di lavoro specifica

  • Per la qualifica di esperto: avere almeno 2 anni di esperienza di lavoro con occupazione in uno o più tipi di cui al precedente paragrafo relativo alle “conoscenze” anche diversi dal settore valutazione del rischio di cui al Reg.(UE) 402/2013 e processi di Verifica CE
  • Per la qualifica di esperto senior: avere almeno 10 anni di esperienza di lavoro con occupazione in uno o più tipi di cui al precedente paragrafo relativo alle “conoscenze” anche diversi dal settore valutazione del rischio di cui al Reg.(UE) 402/2013 e processi di Verifica CE.

Le esperienze riportate dovranno essere documentate da: lettere di referenza ed altra documentazione pertinente (contratti, lettere di incarico, fatture, elaborati tecnici progettuali, relazioni, stime, schemi, ecc.) in cui devono comparire Nome e Cognome del candidato, Datore di lavoro/Committente, funzioni e attività svolte e durata delle attività;
Qualora la documentazione non sia dotata formalmente di tutte le informazioni elencate, dovrà comunque poter essere riferita al candidato al di fuori di ogni ragionevole dubbio e atta a permettere la valutazione da parte del gruppo di valutazione.

Conoscenze tecniche della formazione specifica

E’ possibili suddividere le conoscenza tecniche in materia di valutazione del rischio e verifica CE nelle seguenti macro-aree:

Normativa europea

  • Direttiva (UE) 2016/797 relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea
  • Direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie
  • Reg.(UE) 402/2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione del rischio e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009
  • Regolamento (UE) n. 2015/1136 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione del rischio
  • Regolamento (UE) 2016/796  che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004
  • Specifiche tecniche d’interoperabilità, emanate come Decisioni o Regolamenti della Commissione europea e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
  • altre norme europee correlate

Normativa nazionale

  • decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, “Attuazione della Direttiva UE 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (rifusione)”.
  • Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50, “Attuazione della Direttiva UE 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie;
  • Decreti, Direttive, Linee Guida, note, ed altri provvedimenti emananti da ANSF
  • altre norme italiane correlate

Organismi tecnici di certificazione

  • Organismi si valutazione della conformità,
  • Organismi di valutazione del rischio;
  • Organismo di certificazione (OC) dei soggetti responsabili della manutenzione veicoli e carri ferroviari (ECM)
  • Organismi di certificazione del personale
  • addetto ai controlli non distruttivi (CND)
  • Organismi di certificazione saldatura
  • Laboratori di prove e sperimentazioni

Sistemi di gestione nel trasporto ferroviario

  • Sistemi di gestione sicurezza nelle imprese ferroviarie;
  • sistemi di gestione sicurezza dei gestori infrastruttura;
  • sistemi di gestione della manutezione

Applicazioni

  • Procedure autorizzatorie relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche dei veicoli;
  • Analisi e gestione dei rischi: applicazione del Reg.(UE) 402/2013
  • Processi di verifica CE applicati a sottosistemi e componenti d’interoperabilità
  • Prove e misure su materiale rotabile, materiali, componenti, prodotti, sistemi e sottosistemi ferroviari
  • Altre Applicazioni e ritorni di esperienza

Il corso di formazione CIFI sulla valutazione del rischio

Corso di formazione CIFI – Esperto Valutazione del rischio e Verifica CE dei sottosistemi ferroviari

Il Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani – CIFI propone un corso di formazione i cui contenuti sono conformi allo schema di certificazione emesso da FAC certifica, pertanto i partecipanti, che sosterranno con esito positivo l’esame finale, potranno accedere al percorso di certificazione delle competenze, se la formazione sarà integrata da esperienza applicativa, della materia.

Ecco di seguito riassunto il programma del corso

programma corso Reg. (UE) 402/2013
Sintesi del Programma del corso CIFI

A chi è rivolto il corso

  • gestori dell’infrastruttura e imprese ferroviaria,
  • ferrovie isolate
  • società di ingegneria
  • enti di valutazione della conformità
  • produttori di materiale rotabile e componenti d’interoperabilità.

Iscrizioni al corso

per info sul programma, modalità e costi di iscrizione del corso vai al link https://www.ferrovie.academy/corsi/corso-valutazione-del-rischio-ferroviario

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