22 Gennaio 2025

Correttivo Codice Appalti 2025. La nostra sintesi

Parliamo di Correttivo Codice Appalti 2025, sintetizzando le principali novità per le imprese e per le stazioni appaltanti.

lo faremo con l’aiuto dell’Avv. Lorenzo Rota, Autore di numerose pubblicazioni nel campo della contrattualistica pubblica (in tema di Riserve, accordo bonario, modifica del contratto in corso si esecuzione) nonché uno dei massimi esperti nel panorama italiano di appalti pubblici.

Il decreto correttivo codice appalti

In data 31 dicembre 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 305/2024 (S.O. 45) il D.Lgs. n. 209/2024 – c.d. Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) e relativi allegati.

Il decreto in esame, recante “disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, è entrato in vigore alla data stessa di pubblicazione.

Si riportano nel seguito alcune delle principali novità introdotte dal Correttivo Codice Appalti 2025.

Correttivo Codice Appalti 2025: le modifiche ai principi generali

Nell’ambito della prima parte di carattere generale del Codice dedicata ai principi generali applicabili ai contratti pubblici, all’art. 8 del D.Lgs. n. 36/2023 è stata integrata la disciplina del divieto di prestazioni professionali gratuite, consentite solo in casi eccezionali e con adeguata motivazione, al fine di garantire il coordinamento di tale divieto con le nuove disposizioni sull’equo compenso previste nell’articolo 41, commi da 15-bis a 15-quater del Codice.

All’art. 11 del Codice vengono introdotte modifiche alla disciplina per l’applicazione dei contratti collettivi nazionali. Tali modifiche sono rivolte a favorire la precisa individuazione e applicazione dei CCNL nell’affidamento ed esecuzione di lavori, forniture e servizi pubblici, introducendo criteri più dettagliati per la verifica dell’equivalenza tra CCNL. L’introduzione dell’Allegato I.01 fornisce un quadro di riferimento più completo e dettagliato per l’applicazione di tali disposizioni.

Correttivo Codice Appalti 2025: Nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP)

In caso di carenza di organico qualificato, all’art. 15 del Codice, viene chiarita la facoltà della Stazione Appaltante di individuare il RUP tra la dotazione organica di personale di altra pubblica amministrazione.

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Correttivo Codice Appalti 2025: Termine massimo per porre a gara il progetto approvato

All’art. 17 del Codice viene introdotto il nuovo comma 3-bis in merito al termine massimo che deve intercorrere tra l’approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l’invio degli inviti a offrire.

A tal fine, l’Allegato I.3 prevede che:

• i documenti iniziali di gara sono pubblicati, per gli appalti di lavori, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto;

• tale termine può essere prorogato: i) di un mese, con atto motivato del RUP, in presenza di circostanze eccezionali; ii) di un altro mese, in presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP con proprio atto motivato.

La modifica in esame muove pertanto dall’esigenza di evitare che intercorra un considerevole lasso di tempo tra l’approvazione del progetto e l’avvio delle procedure di gara, al fine di garantire l’attualità dei costi del progetto rispetto ai prezziari vigenti.

Correttivo Codice Appalti 2025: Riduzione del periodo di stand still

Con il nuovo art. 18, comma 3, del Codice il periodo di c.d. stand still per la stipulazione del contratto (decorrente dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione) viene ridotto da 35 giorni a 32 giorni.

Correttivo Codice Appalti 2025: Livelli e contenuti della progettazione

Il Correttivo ha introdotto diverse modifiche anche alla disciplina relativa ai livelli e contenuti della progettazione contenuta nell’art. 41 del Codice. Si riportano di seguito alcune delle principali novità in materia.

• Documento di Indirizzo della progettazione (DIP): al comma 3 viene chiarito che nella redazione del Documento di Indirizzo della progettazione (DIP), quando si utilizzano metodi o strumenti per la gestione informativa digitale delle costruzioni, è necessario redigere un capitolato informativo, supervisionato dal RUP (cfr. Allegati I.7 e I.9). Con la modifica in esame viene inoltre chiarito che il supporto al RUP sarà fornito dal soggetto che ha la specifica competenza in materia, ossia il coordinatore dei flussi informativi della stazione appaltante (la cui definizione è stata inserita nell’Allegato I.1).

• Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria: Il nuovo comma 5-bis introduce una disciplina semplificata (e alternativa rispetto a quella prevista dal comma 5) per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, viene previsto che “i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all’articolo 6, comma 8-bis dell’allegato I.7. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo”.

• Affidamento esterno della progettazione: in caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista nell’eventualità che si renda necessario rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione (comma 8-bis).

• Equo compenso: con il Correttivo sono state introdotte modifiche volte a chiarire i termini di applicabilità della legge sull’equo compenso (Legge  n. 49/2023) al settore dei contratti pubblici, al fine di operare un bilanciamento tra i diversi interessi in materia (in primis, tra il principio concorrenziale e il principio dell’equo compenso).

Il comma 15 dell’art. 41 del Codice prevede che le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura sia determinato secondo le modalità indicate all’Allegato I.13.

Il nuovo comma 15-bis (a seguito del Correttivo Codice Appalti 2025) stabilisce che i corrispettivi determinati secondo le modalità dell’Allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all’articolo 108, comma 2, lettera b) (ovverosia, i contratti relativi all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura e di tutti gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro), comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione di tali contratti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei seguenti sottocriteri:

 in relazione al 65 % dell’importo da porre a base di gara, l’elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall’art. 108, comma 5;

 il restante 35 % dell’importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all’offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all’articolo 2-bis dell’Allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30%.

Il comma 15-ter precisa che all’affidamento dei contratti di servizi di ingegneria e architettura si applicano le disposizioni sulla verifica delle offerte anomale, che consentono automaticamente di escludere dalla procedura competitiva proposte non coerenti con i principi dell’equo compenso.

Infine, il nuovo comma 15-quater (a seguito del Correttivo Codice Appalti 2025) dispone che per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) (affidamenti diretti di importo inferiore ai 140.000 euro), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell’Allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20%.

• progettazione di servizi e forniture: l’Allegato I.7 prevede, in tema di progettazione di servizi e forniture, che la progettazione di servizi e forniture sia articolata in un unico livello e sia predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all’articolo 41, commi 13 e 14, del Codice.     

Correttivo Codice Appalti 2025: Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

Il Correttivo modifica il comma 1 dell’art. 43, al fine di rivedere le soglie di applicabilità del BIM (in particolare, aggiornando in rialzo la soglia da 1 a 2 mln di euro). Inoltre, viene modificato il comma 4 al fine di introdurre la possibilità che le piattaforme di gestione degli interventi possano essere interoperabili anche con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici.

Correttivo Codice Appalti 2025: Principio di rotazione degli affidamenti

Viene modificato l’art. 49, comma 4, prevedendo che in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

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Correttivo Codice Appalti 2025: Accordo quadro

Le modifiche introdotte dal Correttivo Codice Appalti 2025 alla disciplina afferente gli accordi quadro sono finalizzate a garantire il principio dell’equilibrio contrattuale.

In tal senso, l’art. 59 del Codice prevede che:

• la decisione a contrarre deve indicare le esigenze di programmazione, sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l’affidamento di lavori, servizi e forniture (comma 1);

• quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell’accordo non sia possibile preservare l’equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà dell’operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula. Analogamente, laddove l’impossibilità di preservare l’equilibrio contrattuale intervenga in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi, la stazione appaltante o l’appaltatore hanno la facoltà di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando il diritto dell’appaltatore soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite (comma 5-bis).

Correttivo Codice Appalti 2025: Revisione prezzi

Il Correttivo conferma il sistema revisionale delineato dal Codice all’art. 60, implementando i relativi criteri di calcolo.

Per i contratti di lavori le clausole revisionali si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% dell’importo complessivo e operano nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire (co. 2, lett. a).

Per i contratti di servizi e forniture si distinguono invece due meccanismi revisionali:

• il primo (di carattere obbligatorio e di impostazione analoga a quanto previsto per i contratti di lavori) consegue alla rilevazione di un incremento contrattuale pari al 5% e comporta una remunerazione dell’eccedenza della variazione in misura pari all’80% (co. 2, lett. b);

• il secondo meccanismo (di natura ordinaria ma di carattere non obbligatorio) si sostanzia nella facoltà di inserire nel contratto clausole di indicizzazione del costo del servizio/fornitura all’indice inflattivo convenzionalmente individuato, ponderate dalla stazione appaltante in base all’oggetto del contratto, alla sua durata e alle specifiche condizioni di svolgimento delle relative prestazioni (co. 2-bis); in tale ipotesi, l’incremento di prezzo riconosciuto in virtù di tali meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato ai fini della determinazione della variazione di prezzo del servizio o della fornitura per l’attivazione delle clausole di revisione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 60.

Inoltre, il Correttivo Codice Appalti 2025 introduce specifiche modifiche ai commi 3 e ss. nonché il nuovo Allegato II.2-bis in relazione ai nuovi indici sintetici per adeguare gli importi contrattuali e alla disciplina delle modalità di attuazione delle clausole revisionali, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell’appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell’eventuale ricorso al subappalto.

Confermata la disposizione normativa di cui al comma 5, ove si prevede che per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi si utilizzano:

a) nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d’asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Correttivo Codice Appalti 2025: Accordo di collaborazione

Al fine di promuovere la responsabilizzazione di tutte le parti rispetto alla corretta esecuzione dell’appalto, viene inserito l’articolo 82-bis e il relativo Allegato II.6-bis che disciplinano la facoltà di prevedere, negli atti di gara, la successiva sottoscrizione di un accordo di collaborazione plurilaterale tra i soggetti coinvolti nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture.

Correttivo Codice Appalti 2025: Subappalto

Al fine di agevolare le piccole e medie imprese, viene modificato il comma 2 dell’art. 119 prevedendo che i contratti di subappalto debbano essere stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese. È precisato che gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. In tal senso, la soglia del 20% non è da intendersi come limite “a priori”, di carattere generale e astratto, rispetto all’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Inoltre, viene inserito il comma 2-bis al fine di prevedere che l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto opera anche nei riguardi dei subappaltatori. Tali clausole sono determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell’allegato II.2-bis e connesse al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all’art. 60, comma 2.

La modifica del comma 12 prevede la possibilità, per il subappaltatore, di applicare, oltre ai CCNL del contraente principale, anche un differente contratto collettivo purché vengano garantite ai dipendenti le stesse tutele di quello applicato dall’appaltatore.

Quanto al c.d. subappalto a cascata, viene precisato che anche rispetto agli appalti successivi al subappalto di “primo livello” trovano applicazione le disposizioni previste dall’articolo 119 e, in generale, da tutte le altre disposizioni del Codice relative a tale materia.

Infine, il Correttivo Codice Appalti 2025 ha modificato il comma 20, esplicitando che il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto può essere usato per la sola qualificazione dei subappaltatori e che, conseguentemente, i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite possono essere utilizzati dai soli subappaltatori per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione.

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Correttivo Codice Appalti 2025: Modifica dei contratti in corso di esecuzione

Il Correttivo ridefinisce le “circostanze imprevedibili” per le quali è ammessa l’introduzione di varianti in corso d’opera ai sensi dell’art. 120, co. 1, lett. c), ossia:

1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell’intervento;

3) i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;

4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.

All’art. 120, il Correttivo Codice Appalti 2025 ha introdotto il comma 15-bis al fine di precisare che le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l’appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni esecutive coerenti con il principio del risultato.

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Correttivo Codice Appalti 2025: Anticipazione del prezzo

Risultano apportate delle modifiche all’art. 125, comma 1, del Codice rimodulando le soglie di anticipazione del prezzo e le relative soglie discrezionali per i contratti di importo più elevato.  Inoltre, si chiarisce che, nel caso di appalto integrato, l’anticipazione deve essere calcolata e corrisposta in due fasi: distintamente per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.  Si precisa che, in caso di contratti pluriennali di servizi e forniture, l’anticipazione deve essere calcolata sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità. Per i contratti di lavori, invece, resta ferma la regola per cui l’anticipazione deve essere calcolata in rapporto all’intero valore contrattuale.

Correttivo Codice Appalti 2025: Penali e premi di accelerazione

Al fine di incentivare gli appaltatori a rispettare i termini per l’esecuzione dei contratti, l’art. 126 prevede:

• un aumento del range percentuale per il calcolo delle penali per il ritardato adempimento, le quali sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale;

• l’inserimento nel bando o nell’avviso di indizione della gara per contratti di lavori il riconosciuto del premio di accelerazione, modificando la disciplina sul premio di accelerazione, nonché apportando ulteriori modifiche di coordinamento;

• la possibilità di prevedere, nel bando o nell’avviso di indizione della gara, il riconoscimento di premialità anche in caso di appalti di servizi e forniture, qualora compatibile con l’oggetto dell’appalto.

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Correttivo Codice Appalti 2025: Collegio Consultivo Tecnico

Vengono apportate modifiche all’art. 215 al fine di circoscrivere l’obbligatorietà dell’istituzione del CCT solo per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea. Viene pertanto esclusa la costituzione obbligatoria del Collegio per i contratti di forniture e servizi, in relazione ai quali l’eventuale attivazione viene rimessa alla volontà delle parti.

L’art. 216 prevede, inoltre, che nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa tecnica o controversia che insorga durante l’esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria l’acquisizione del parere o, su concorde richiesta delle parti, di una determinazione del collegio. Se le parti convengono altresì che le determinazioni del collegio assumono natura di lodo contrattuale, è preclusa l’esperibilità dell’accordo bonario per la decisione sulle riserve.

Ai fini dell’esatta individuazione del momento di scioglimento del CCT, il nuovo comma 1-bis dell’art. 219 precisa che il contratto si considera eseguito alla data della sottoscrizione dell’atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che non sussistano riserve o altre richieste in merito al collaudo medesimo; in quest’ultimo caso, il collegio è sciolto con l’adozione della relativa pronuncia.

Al fine di risolvere criticità operative emerse durante l’attuazione delle disposizioni sul funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico, sono state previsti specifiche modifiche anche al relativo Allegato V.2.

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Diventare componente del CCT - Collegio Consultivo Tecnico

Correttivo Codice Appalti 2025: Nuovi Allegati al D.Lgs. n. 36/2023

Infine, il Correttivo introduce i seguenti nuovi allegati al Codice dei contratti pubblici:

• Allegato I.01 recante “Contratti collettivi”;

• Allegato II.2-bis recante “Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi”;

• Allegato II-6-bis recante “Accordo di collaborazione”.

Ringraziamo per la collaborazione l’Avv. Lorenzo Rota, Autore di vari libri, tra cui il testo riserve e strumenti deflattivi del contenzioso appalti, uno dei più importanti esperti italiani in materia di appalti pubblici.

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